per documentarsi: DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali

Atto Senato 813

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

(Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali)

1.   È istituito un Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali, composto di venti senatori e venti deputati, nominati dai Presidenti delle Camere, d’intesa tra loro, tra i membri, rispettivamente, delle Commissioni permanenti competenti per gli affari costituzionali del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Fanno parte di diritto del Comitato i Presidenti delle predette Commissioni parlamentari, cui è affidata congiuntamente la Presidenza del Comitato.

2.   La nomina di cui al comma 1 è effettuata su designazione dei Gruppi parlamentari delle due Camere, previa intesa tra i  Presidenti  di  Gruppo, in  base  alla complessiva consistenza numerica dei Gruppi e al numero dei voti conseguiti dalle liste e dalle coalizioni di liste ad essi riconducibili, assicurando in ogni caso la presenza di almeno un rappresentante per ciascun Gruppo e di un rappresentante delle minoranze linguistiche. Se nei quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale uno o più Gruppi non abbiano provveduto alla predetta designazione, i Presidenti delle Camere, previa intesa, provvedono alla nomina dei componenti del Comitato sulla base dei criteri di cui al presente comma.

3.   La prima riunione del Comitato ha luogo non oltre i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

4.   Nella  prima  seduta  il  Comitato  elegge  un  Ufficio  di  presidenza  composto  di  due vicepresidenti, dei quali un senatore e un deputato, con voto segreto e limitato ad uno, e

quattro segretari, dei quali due senatori e due deputati, con voto segreto e limitato a due. Risultano eletti rispettivamente il senatore e il deputato e i due senatori e i due deputati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano per età.

5.  Nelle sedute delle rispettive Assemblee, i componenti del Comitato assenti, in quanto impegnati nei lavori del Comitato medesimo, non sono computati ai fini del numero legale.

Art. 2

(Competenze e lavori del Comitato)

1.   Il Comitato esamina i progetti di legge di revisione costituzionale degli articoli di cui ai Titoli I, II, III e V della Parte seconda della Costituzione, afferenti alle materie della forma di Stato, della forma di Governo e del bicameralismo, nonché i coerenti progetti di legge ordinaria di riforma dei sistemi elettorali.2.   I  Presidenti  del  Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei  deputati  assegnano  o riassegnano al Comitato i disegni e le proposte di legge costituzionale ed ordinaria relativi alle materie di cui al comma 1, presentati alle Camere a decorrere dall’inizio della XVII legislatura e fino alla data di conclusione dei suoi lavori.

3.   Il Comitato esamina i progetti di legge ad esso assegnati in sede referente, secondo le norme della presente legge costituzionale e del regolamento della Camera dei deputati, in quanto applicabili.  Il  Comitato  può  adottare,  a  maggioranza  assoluta  dei  componenti,  ulteriori norme per il proprio funzionamento e per lo svolgimento dei lavori. Non sono in ogni caso ammesse questioni pregiudiziali, sospensive e di non passaggio agli articoli.

4.   Il Comitato nomina uno o più senatori o deputati con funzioni di relatore. Possono essere presentate relazioni di minoranza. Il Comitato assegna un termine per la presentazione delle relazioni ed un termine entro il quale pervenire alla votazione finale.

5.   Il Comitato, concluso l’esame preliminare dei progetti di legge ad esso assegnati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, trasmette ai Presidenti delle Camere i testi dei progetti di legge, ovvero i testi unificati, adottati come base per il seguito dell’esame.

6.   Entro i termini fissati d’intesa tra i Presidenti delle Camere, ciascun senatore o deputato e il Governo possono presentare alle Presidenze delle Camere emendamenti su ciascuno dei testi adottati ai sensi del comma 5, sui quali il Comitato si pronuncia.

7.   Al fine di rispettare i termini di cui all’articolo 4, la Presidenza del Comitato ripartisce, se necessario,  il  tempo  disponibile  secondo  le  norme  del  regolamento  della  Camera  dei deputati relative all’organizzazione dei lavori e delle sedute dell’Assemblea.

Art. 3

(Lavori delle Assemblee)

1.   I Presidenti delle Camere adottano le opportune intese per l’iscrizione del progetto o dei progetti di legge costituzionale od ordinaria all’ordine del giorno delle Assemblee e stabiliscono la data entro la quali ciascuna Camera procede alla loro votazione finale, nel rispetto dei termini di cui all’articolo 4.

2.   Il Comitato è rappresentato nella discussione dinanzi alle Assemblee di ciascuna Camera da un   sottocomitato   formato   dai   Presidenti,   dai   relatori   e  da  senatori   e  deputati   in rappresentanza di tutti i Gruppi.

3.   Nel  corso  dell’esame  davanti  alle  Assemblee  si  osservano  le  norme  dei  rispettivi regolamenti. Il voto è palese. Fino a cinque giorni prima della data fissata per l’inizio della discussione generale, i componenti dell’Assemblea possono ripresentare gli emendamenti respinti dal Comitato in sede referente e presentare gli emendamenti al testo del Comitato, in diretta correlazione con le parti modificate. Il Comitato e il Governo possono presentare emendamenti o subemendamenti fino a quarantotto ore prima dell’inizio della seduta in cui è prevista la votazione degli articoli o degli emendamenti ai quali si riferiscono. Agli emendamenti del Comitato e del Governo, che sono immediatamente stampati e distribuiti, possono essere presentati subemendamenti da parte di un Presidente di Gruppo o di almeno venti deputati o dieci senatori fino al giorno precedente l’inizio della seduta in cui è prevista la votazione di tali emendamenti.

Art. 4

(Organizzazione dei lavori)

1.   I lavori parlamentari relativi ai progetti di legge costituzionale di cui all’articolo 2, comma

1, sono organizzati in modo tale da assicurarne la conclusione entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

 

2.   Ai fini di cui al comma 1, il Comitato, entro quattro mesi dalla data della sua prima seduta, trasmette ai Presidenti delle Camere i progetti di legge costituzionale approvati in sede referente, corredati di relazioni illustrative e di eventuali relazioni di minoranza. Ciascun progetto di legge è omogeneo e autonomo dal punto di vista del contenuto e coerente dal punto di vista sistematico. Qualora entro il predetto termine per uno o più progetti di legge costituzionale non si pervenga all’approvazione, il Comitato trasmette comunque un progetto di legge fra quelli assegnati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, nel testo eventualmente emendato dal Comitato stesso.

3.   In prima deliberazione, l’Assemblea della Camera che procede per prima all’iscrizione del progetto di legge costituzionale all’ordine del giorno ne conclude l’esame nei tre mesi successivi alla data della trasmissione di cui al comma 2. Il progetto di legge approvato è trasmesso all’altra Camera che ne conclude l’esame entro i successivi tre mesi. I termini per la conclusione delle ulteriori fasi dell’esame delle Assemblee sono fissati d’intesa dai Presidenti delle Camere.

4.   Il progetto o i progetti di legge costituzionale sono adottati da ciascuna Camera con due successive  deliberazioni  ad  intervallo  non  minore  di  un  mese  e  sono  approvati  a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

5.   Il Comitato trasmette altresì ai Presidenti delle Camere uno o più progetti di legge ordinaria di cui all’articolo 2, comma 1, approvati in sede referente, corredati di relazione illustrativa e di eventuali relazioni di minoranza. I Presidenti delle Camere stabiliscono, d’intesa tra loro,  i termini di conclusione dell’esame dei progetti di legge di cui al presente comma, in coerenza con i termini di esame dei progetti di legge costituzionale stabiliti ai sensi del presente articolo.

Art. 5

(Referendum)

1.   La legge o le leggi costituzionali approvate ai sensi della presente legge costituzionale, sono sottoposte, quando ne facciano domanda, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali, a referendum popolare  anche  qualora  siano  state  approvate  nella  seconda  votazione  da ciascuna delle Camere a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e sono promulgate se al referendum siano state approvate dalla maggioranza dei voti validi.

Art. 6

(Ambito di applicazione del procedimento)

 

1.   Il procedimento di cui alla presente legge costituzionale si applica esclusivamente ai disegni ed alle proposte di legge assegnati al Comitato nei termini di cui all’articolo 2, comma 2.

2.   Per la modificazione della legge o delle leggi costituzionali od ordinarie, approvate secondo quanto stabilito dalla presente legge costituzionale, si osservano le norme di procedura

rispettivamente previste dalla Costituzione.

 

Art. 7

(Cessazione delle funzioni del Comitato)

 

1.  Il Comitato cessa dalle sue funzioni con la pubblicazione della legge o delle  leggi

costituzionali od ordinarie approvate ai sensi della presente legge costituzionale, ovvero in caso di scioglimento di una o di entrambe le Camere.

 

Art. 8

(Spese di funzionamento)

1.   Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste a carico, in parti eguali, del bilancio interno del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1.   La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione.

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